Le decisioni approvate nel corso delle assemblee condominiali sono sempre soggette al volere della maggioranza. Ma come possono tutelarsi coloro che vengono costantemente relegati tra la minoranza? Scopriamolo.
Le delibere condominiali possono essere contestate, nonostante l’approvazione della maggioranza, in caso di omissione di aspetti rilevanti, tra i quali:
- mancato avviso di convocazione dell’assemblea;
- ritardo di avviso di convocazione che deve, infatti, pervenire almeno con cinque giorni di anticipo all’incontro;
- mancato rispetto del quorum costitutivo, dunque del numero di partecipanti minimi aventi diritto alla partecipazione all’assemblea;
- mancato rispetto del quorum deliberativo legato alle votazioni fatte nel corso dell’assemblea;
- problemi legati alla verbalizzazione dell’esito delle votazioni, dell’indicazione dei nomi dei partecipanti nel verbale e della firma del presidente.
Nel caso in cui tutti i passaggi sopra elencati risultino correttamente applicati, la minoranza dovrà sottomettersi al volere della maggioranza.
I condomini che manifestano opposizione potranno, tuttavia, richiedere l’annullamento della delibera nel caso in cui essa determini danni al condominio, ad un bene o ad un servizio comune.
La maggioranza, infatti, non può fare affidamento sempre ed unicamente sul proprio potere decisionale, in virtù del fatto che si tratterebbe di abuso di diritto. Quanto scelto, dunque, può essere contestato nel caso in cui la maggioranza manifesti l’intenzione di arrecare danno alla minoranza, piuttosto che pensare al bene comune.
Nel caso di scelte legate a lavori condominiali particolarmente costosi, la minoranza potrà opporsi nel caso in cui tali lavori non giovino allo stesso modo a tutti i condomini. Ci si può, dunque, sottrarre al contributo economico.
In caso, invece, di ristrutturazioni o manutenzioni necessarie, l’opposizione non è consentita.
Opposizioni da parte della minoranza possono essere esposte anche in caso di liti giudiziarie. Chi si oppone potrà, infatti, far mettere a verbale il proprio dissenso ed in caso di sconfitta non vi sarà la necessità di pagare le spese legali all’avversario che ha registrato una vittoria della causa contro un condomino.
